Statuto della A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso

Titolo I – L’Associazione

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

È costituita con sede in Biella l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Scacchi Club Valle Mosso”.

L’Associazione è costituita nella forma di Associazione non riconosciuta (art. 36 e successivi del Codice Civile).

Il trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Logo Sociale

L’Associazione adotta come simbolo la testa di un cavallo di colore giallo rivolta verso destra, poggiata su un piedistallo di colore marrone, il tutto posizionato su una base formata da riquadri bianchi e neri.

Art. 3 – Affiliazione

L’Associazione è affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, e si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana, praticando e sviluppando le attività indette dalla Federazione.

Art. 4 – Durata dell’Associazione e Anno Sociale

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Titolo II – Scopo e Oggetto Sociale

Art. 5 – Oggetto sociale

L’Associazione ha per oggetto sociale l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. Persegue la divulgazione, l’insegnamento, la diffusione e la pratica del gioco degli scacchi, in particolare mediante:

  1. l’organizzazione di manifestazioni scacchistiche, sia promozionali che agonistiche, realizzate in base alle norme in vigore, così come emanate dagli Organi competenti;
  2. la partecipazione dei propri soci, sia in modalità individuale che a squadre, a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali;
  3. la formazione e la crescita sportiva dei propri soci;
  4. l’organizzazione e la gestione di corsi di istruzione relativi al gioco degli scacchi ed ai relativi Regolamenti.
  5. l’Associazione potrà aprire e chiudere conti bancari e postali, accedere a finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

Nei limiti previsti dall’art. 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

Tali attività potranno essere esercitate su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

Titolo III – I Soci

Art. 6 – Domanda di Ammissione a Socio

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci le persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, che dichiarino di voler partecipare alla vita associativa, condividendone le finalità, le attività e il metodo scelti dall’Associazione.

Gli aspiranti Soci dovranno presentare richiesta su apposito modulo, versando la quota sociale tempo per tempo prevista, impegnandosi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione.

La richiesta si considererà accettata qualora il Consiglio Direttivo non abbia comunicato all’aspirante Socio, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, il proprio diniego debitamente motivato, restituendo la quota sociale versata. Possono essere causa di diniego solo la condanna per reati penali contro la persona, la radiazione o la sospensione deliberate da parte della Federazione Scacchistica Italiana oppure il comportamento oltraggioso tenuto in passato dal richiedente nei confronti dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7 – Tipologia di Soci

I soci si articolano in:

  • Soci ordinari, ovvero i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale stabilita pro tempore dal Consiglio Direttivo;
  • Soci sostenitori, ovvero i soci che abbiano versato una quota di importo superiore a quella stabilita pro tempore dal Consiglio Direttivo;

Art. 8 – Doveri dei Soci

La durata del rapporto associativo è illimitata, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 10.

Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale in base all’importo ed entro il termine stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento del Socio deve essere conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Scacchistica Italiana e dei suoi organi.

Art. 9 – Diritti del Socio

Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo art. 17.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 10 - Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio decade nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;
  2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale;
  3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che:
    1. abbia messo in pratica azioni in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione;
    2. abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione;
    3. con la sua condotta, abbia costituito ovvero costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o in concorrenza agli interessi dell’Associazione;
  4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto;
  5. decesso del socio.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, verrà comunicato al Socio destinatario mediante lettera raccomandata. Il Socio radiato non avrà diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.

Titolo IV – Gli Organi dell’Associazione

Art. 11 – Gli Organi dell’Associazione

Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Art. 12 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria o straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea dei Soci nomina un segretario.

L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea dei Soci sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea dei Soci si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 – Partecipazione nell’Assemblea dei Soci

Potranno prendere parte alle Assemblee dei Soci ordinarie e straordinarie gli associati da almeno dieci giorni, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato.

Art. 14 – L’Assemblea ordinaria

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni in anticipo rispetto alla data prevista, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l’esame del rendiconto economico-finanziario preventivo.

L’Assemblea ordinaria con funzione elettiva per il rinnovo delle cariche sociali deve essere fissata entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello previsto per la disputa dei Giochi Olimpici estivi. Per tale Assemblea, la stessa dovrà nominare due soggetti con funzioni di scrutatori, che non potranno coincidere con i candidati alle cariche elettive. Gli scrutatori, al termine dei lavori, dovranno sottoscrivere il verbale dell’Assemblea.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

  1. deliberare in merito agli indirizzi ed alle direttive generali da seguire da parte dell’Associazione;
  2. approvare il rendiconto economico-finanziario annuale (consuntivo e preventivo);
  3. approvare i regolamenti sociali;
  4. eleggere gli organi direttivi dell’Associazione;
  5. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione, che le vengano sottoposti, salvo che questi rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data prevista mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea straordinaria devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. I Soci richiedenti ne propongono anche l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
  2. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
  3. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;
  4. scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 16 – Validità della costituzione

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e per compiere tutti gli atti necessari per sua la corretta amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso tra minimo cinque e massimo sette componenti: il Presidente, il Vice Presidente e da tre a cinque consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico da parte di un componente, il Consiglio Direttivo coopterà un nuovo Socio, partendo dal primo Socio non eletto che abbia ottenuto voti all’ultima Assemblea, sempre che questi sia in regola con quanto previsto da questo Statuto per assumere il ruolo di consigliere.

Qualora non fosse possibile effettuare tale sostituzione ed il numero dei consiglieri scendesse sotto il minimo previsto, ovvero qualora venissero a mancare contemporaneamente tre consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea dei Soci il prima possibile e comunque entro trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendo tra gli associati, il Direttore Tecnico, indicando la durata dell’incarico.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Scacchistica Italiana (ovvero in enti di promozione sportiva nell’ambito della medesima disciplina) e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, né siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, dal CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta tramite telefono o posta elettronica almeno due giorni antecedenti rispetto alla data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo in modo da garantirne la massima diffusione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per l’amministrazione dell’Associazione, in base alle determinazioni dell’Assemblea dei Soci ed a quanto stabilito da questo Statuto, dai Regolamenti nazionali ed internazionali e dalle leggi vigenti;
  2. deliberare sull’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci, inclusi i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  3. redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il rendiconto economico-finanziario preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  4. fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 15, comma 2;
  5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  6. attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei Soci;
  7. redigere annualmente l’inventario dei materiali di proprietà dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico-finanziario.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.

Il Presidente ha facoltà di aprire, chiudere e gestire conti correnti postali e bancari per la gestione amministrativa dell’Associazione. Il Presidente può infine prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 20 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’Assemblea elettiva entro 30 giorni.

Art. 21 – Il Segretario

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Art. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Tesoriere cura l’amministrazione economico-finanziaria dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Titolo V – Fondo Comune e Gestione Finanziaria

Art. 23 – L’Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 24 – Il Rendiconto Economico-Finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, copia di quest’ultimo deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Art. 25 – Il Fondo Comune

Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili derivanti:

  1. dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
  2. dai contributi di Enti pubblici e privati;
  3. da lasciti e donazioni;
  4. da contratti di sponsorizzazione;
  5. dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
  6. dalle quote di iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall’Associazione;
  7. da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con Enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente Statuto;
  8. dagli avanzi di gestione;
  9. dai beni acquistati con le risorse finanziarie di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Titolo VI – Norme Finali e Transitorie

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta, da parte dei Soci, dell’Assemblea Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’Assemblea straordinaria dei Soci, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività scacchistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Scacchistica Italiana che lo utilizzerà nell’attività di promozione e sviluppo del gioco degli scacchi.

Art. 27 – Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana e le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione che sia in contrasto con esso.

Art. 28 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Scacchistica Italiana.

Art. 29 – Norma Transitoria

Allo scopo di allineare la scadenza del Consiglio Direttivo al quadriennio olimpico, in base a quanto statuito dagli artt. 14, comma 3 e 17, comma 3, il Consiglio Direttivo eletto nel 2023 rimarrà in carica fino a tutto il 2024.